Non è raro il caso di cittadini che si sono visti notificare da parte delle società di riscossione di imposte, sanzioni amministrative e tributi, avvisi d’iscrizione di ipoteche per importi inferiori ad € 8.000,00, che come è noto costituiscono gli atti prodromici alla vendita di immobili di proprietà.Un’importante sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in materia di iscrizione ipotecaria su immobile ex art. 77 del D.P.R. 602/73, fa luce su quest’odiosa prassi.In particolare, la Commissione, che ha rigettato l’appello proposto dalla Società di Riscossione, in primo luogo ha precisato quali sono le modalità ed i termini delle notifiche ex art. 26 D.P.R. 602/73, con particolare riferimento al caso di cui all’ex art. 60 D.P.R. 600/73 (affissione all’Albo Comunale), in secondo luogo ha ribadito, ancora una volta, che l’ipoteca ex art. 77 D.P.R 602/73, iscritta su un immobile per importo inferiore ad € 8.000,00 è assolutamente illegittima. Il componente del Dipartimento Tematico Tutela del Consumatore di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, invita dunque le società incaricate per la riscossione a prendere definitivamente atto della non esperibilità della procedura, anche perché il giusto e legittimo recupero dei crediti, non può avvenire in violazione della legge ed affliggendo i cittadini con strumenti di garanzia del credito non utilizzabili se non per importi superiori.



Egregi Signori,
Desidero cortesemente avere un modello di ricorso da presentare alla Procura della Repubblica di una avvenuta illegittima iscrizione di ipoteca per 3000,00 Euro, senza avere avuto nulla di notificato, solamente venuto a conoscenza dal direttore della banca dove ho un fido, e che lo vuole revocare.
Grazie.
Alessio Mazzeo